La FIGC con il Comunicato Ufficiale n. 139/A del 17 giugno 2019 ha pubblicato il nuovo Codice di Giustizia Sportiva, entrato in vigore a seguito del parere favorevole della Giunta Nazionale del CONI espresso con delibera n. 258 del’11 giugno 2019.
Il nuovo CGS riforma profondamente il processo sportivo e rivede il concetto di responsabilità oggettiva dei Club nei procedimenti endofederali, estendendo la portata esimente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art 7 co. 5 Statuto FIGC, mutuando la disciplina statale di cui al D.Lgs. n. 231/01, in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti.
Diventa per le società ancor più importante dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo e implementato alla luce del nuovo CGS e della portata delle ivi contemplate esimenti e attenuanti.
Nello specifico il nuovo art. 7, rubricato “scriminante o attenuante della responsabilità della società”, prevede che il Giudice Sportivo al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società, valuta la adozione, idoneità, efficacia e l’effettivo funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
A differenza della precedente versione che contemplava l’esimente per le società solo per i fatti dei propri sostenitori (vecchio art. 13), l’attuale portata scriminante dell’adozione del MOGC è estesa in generale a tutti i casi di responsabilità delle società così come prevista dal novellato art. 6 del CGS.
Con riferimento alla responsabilità per i comportamenti dei sostenitori comportanti la violazione degli art. 25 “prevenzione di fatti violenti”, art. 26 “fatti violenti dei sostenitori” e art. 28 “comportamenti discriminatori”, l’adozione del Modello assume rilievo esimente o attenuante ai sensi dell’art. 29 laddove sussistente congiuntamente ad almeno altre due circostanze specificatamente previste dalla norma, quali:

– “la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore”;
– “la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l’utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza”;
– “al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione”;
– “altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti”.

E’ dunque di centrale importanza alla luce del nuovo Codice che le società partecipanti ai campionati nazionali, così come previsto dall’art. 7 co. 5 dello Statuto FIGC, adottino e implementino un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che, nella parte speciale, preveda specifici protocolli comportamentali rivolti in concreto ad evitare che vengano commesse violazioni dei precetti contenuti nel CGS da parte di dirigenti, tesserati, soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, persone comunque addette a servizi delle società e coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, nonché da parte dei propri sostenitori.
Sarà il Giudice a verificare se il Modello sia concretamente idoneo in astratto ed efficacemente attuato in concreto da parte dei destinatari, per evitare (o dimostrare la concreta volontà di evitare)  la commissione di fatti integranti infrazioni sanzionate dal CGS.
Solo laddove il Modello superi il vaglio del Giudice sportivo assumerà in concreto la propria efficacia esimente.
Sarà quindi interesse dei Club, anche per il tramite di apposito Organismo di Vigilanza indipendente, vigilare sull’attuazione dei protocolli comportamentali previsti dal MOGC e che questo sia costantemente implementato laddove intervengano modifiche regolamentari federali rilevanti.
L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è indice di buona governance ed oggi assume ancor più rilevanza nel percorso di revisione del principio di responsabilità c.d. oggettiva gravante in capo ai Club prevista nel sistema normativo federale vigente. Le società quindi, nel proprio interesse, devono affrontare l’attività di compliance non come mero adempimento imposto dalle norme ma come opportunità da cogliere nell’attuale processo di riforma della giustizia sportiva.

    A cura dell’Avv. Mauro Garau
(co Founder Legal Tailoring / V. Pres. Avvocaticalcio)

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